| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESENZIONE |
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A decorrere dal 01.01.2013 i seguenti soggetti avranno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prescrizioni di specialistica ambulatoriale: 1) i disoccupati iscritti negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore ad Euro 27.000 annuio, ed i famigliari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione. 2) i cittadini in Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare INPS n. 20 del 8.2.2012, e i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condirzione. 3) i cittadini cui è stato concesso il contratto di soldarietà cosidetto "difensivo" ex art. 1 D.L. 30.10.1984 N. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salarial, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 20 del 8.2.2012 per la cassa integrazione e i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione. Fonte:Regione Lombardia - Direzione geenrale sanità www.sanita.regione.lombardia.it |

